ASSEGNO UNICO E GENITORI SEPARATI

Disciplina generale e presentazione della domanda

Il Governo, su delega ricevuta con la legge di iniziativa parlamentare n. 46 del 2021, ha emesso il 21 dicembre 2021 il decreto legislativo n. 230 con cui ha inteso riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’Assegno unico e universale (AUU)

L’Assegno unico e universale, che a decorrere dal 1° marzo 2021 sostituisce tutte le altre prestazioni, rappresenta un beneficio economico mensile riconosciuto a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (in presenza di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

Si tratta quindi di una somma, il cui ammontare minimo è pari a € 50,00, riconosciuta per ogni figlio e calcolata sulla base della condizione economica del nucleo, determinata alla luce della situazione economica equivalente (ISEE). Il sito dell’INPS ha messo a disposizione un servizio di simulazione dell’importo al seguente link: https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

La domanda di corresponsione del contributo, erogato dall’INPS, potrà essere presentata:
• Accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID (almeno di livello 2) o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – al seguente link https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fAssegnoUnicoFigli&S=S;
• Contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
• Tramite enti di patronato.

Le domande presentate fra gennaio e febbraio daranno diritto alla corresponsione dell’Assegno unico a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022 sul conto corrente IBAN indicato in sede di richiesta.
Le richieste presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022 daranno diritto alla corresponsione degli arretrati accumulati dalla data di prima corresponsione (1° marzo 2022) sino al momento della domanda.
Rimane invece privo di diritto agli arretrati chi presenti la richiesta dopo il 30 giugno, per cui l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

La disciplina dell’assegno unico nei nuclei familiari con genitori separati; a chi spetta la contribuzione?

Sino ad ora i maggiori problemi si sono riscontrati in merito alla determinazione del soggetto beneficiario del contributo in caso di genitori separati. Sul punto, il D. Lgs 230/2021 pare abbastanza chiaro nel prevedere all’art. 6, comma 4 che “l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”

La norma prevede quindi che in caso di genitori separati l’assegno venga riconosciuto:
1. ad uno solo dei genitori se vi è accordo fra le parti;
2. ad entrambi i genitori in parti uguali in caso di mancato accordo;
3. al genitore che gode dell’affido esclusivo della prole, qualora non vi sia un differente accordo fra le parti.

È pertanto dirimente – nella determinazione del soggetto percettore del contributo – la presenza o meno di un accordo fra le parti, in assenza del quale, infatti, ciascun genitore vanta il diritto di ricevere il 50% dell’importo riconosciuto.
Qualora uno dei due genitori – in fase di presentazione della domanda – abbia selezionato l’esclusivo riconoscimento in proprio favore in assenza di un accordo in tal senso, l’altro genitore richiedente potrà in ogni momento modificare la domanda esprimendo il proprio dissenso e richiedendo la corresponsione a proprio favore della quota pertoccante.