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La filiazione comporta per il genitore l’insorgere di diritti e doveri nei confronti del proprio figlio, tra quali i fondamentali doveri di educazione, istruzione e mantenimento, sia il genitore coniugato, convivente o anche non convivente con l’altro genitore.

 

Figli legittimi e figli naturali

Il nostro legislatore ha solo recentemente eliminato ogni distinzione tra figli legittimi (nati all’interno del matrimonio) e figli naturali (nati fuori dal matrimonio), prevedendo per entrambi la medesima disciplina e consentendo così una più omogenea regolamentazione dei relativi rapporti in caso di un eventuale scioglimento del nucleo familiare.

 

Separazione di genitori non coniugati

Nello stesso modo in cui due coniugi si separano, può infatti accadere che anche una coppia non coniugata cessi di convivere, ovvero che, a seguito della nascita di un figlio, i genitori non inizino mai una convivenza e sia comunque necessario stabilire le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti della coppia.

Tale regolamentazione potrà senz’altro, e preferibilmente, essere raggiunta mediante il rinvenimento di un accordo tra i genitori stessi, ma laddove ciò non risultasse possibile, sarà l’Autorità giudiziaria (ora il Tribunale Ordinario) a definire tutti questi aspetti, in modo da soddisfare il prioritario interesse dei figli ad un equilibrato ed armonico sviluppo.

A seconda dei casi, il genitore con il quale i figli continueranno a convivere (cd. genitore collocatario) potrà avere diritto al versamento periodico, da parte dell’altro genitore, di un contributo al mantenimento per i figli.

Occorrerà, quindi, procedere ad una valutazione dei presupposti di legge per la previsione di un siffatto contributo e ad una sua quantificazione, mediante l’equiparazione delle rispettive condizioni reddito-patrimoniali dei genitori e prendendo in considerazione il contributo apportato da ciascuno di essi alla famiglia e il tenore di vita dei figli.

Potrà essere, altresì, oggetto di valutazione anche l’eventuale diritto del genitore collocatario a rimanere ad abitare la casa familiare (che potrebbe essere, a seconda dei casi, in comproprietà con l’altro genitore, di esclusiva proprietà di quest’ultimo, ovvero anche di proprietà di terzi) e dunque ottenere un provvedimento di assegnazione.

Dovranno poi essere stabilite le modalità di incontro con il genitore non collocatario, al fine di garantire il rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità.

Il solo rapporto di filiazione tra genitori non coniugati non fa sorgere diritti in favore di un genitore e a carico dell’altro. Pertanto, ogni aspetto relativo ai rapporti tra genitori non coniugati potrà essere regolamentato da un avvocato familiarista, soprattutto per quanto attiene ai profili patrimoniali, mediante soluzioni pattizie (vedi coppie conviventi).

 

Questioni patrimoniali

Al fine di adempiere agli obblighi di mantenimento dei figli, i genitori conviventi e non conviventi potranno anche ricorrere a quegli strumenti che permettono di vincolare una parte del proprio patrimonio (o eventualmente del patrimonio altrui, effettuando in favore del beneficiario un trasferimento di beni a titolo di liberalità). All’uopo soccorrono gli istituti del fondo patrimoniale, del vincolo di destinazione e del trust.

Domande frequenti sui genitori non coniugati con figli

È possibile ottenere il risarcimento del danno causato dal mancato riconoscimento da parte di un genitore?
 

Sì, è possibile laddove il mantenimento, l’educazione e l’assistenza del minore siano gravati esclusivamente su uno solo dei genitori.


È possibile modificare le pattuizioni relative alla regolamentazione dei rapporti con i minori (modalità di affidamento e mantenimento)?
 

Sì, in quanto nelle materie afferenti i diritti dei minori, i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria sono sempre modificabili.


È possibile ottenere l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro genitore (o di un terzo) a seguito della scissione del nucleo familiare?
 

Sì, l’assegnazione della casa familiare è prevista dal nostro ordinamento a tutela della prole, per cui in caso di collocazione dei minori presso un genitore, quest’ultimo può chiedere l’assegnazione della casa familiare a prescindere dal titolo di proprietà

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