protezione patrimonio torino alba cuneo milano

L’art. 2740 c.c. esprime il principio fondamentale secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni a suo carico con tutti i suoi beni presenti e futuri. Ciò significa che il suo intero patrimonio costituisce una garanzia generica per l’adempimento delle obbligazioni ed è esposto alle azioni esecutive dei creditori.

Tuttavia, l’ordinamento consente, in casi determinati, di ricorrere a strumenti volti a limitare la responsabilità patrimoniale del debitore, in modo tale da ridurre il rischio per quest’ultimo che i creditori possano aggredire l’intero suo patrimonio.

In altre parole, è data la possibilità di perseguire determinati obiettivi destinando solo una parte del proprio patrimonio, sottraendo così alcuni beni alla garanzia generica offerta ai creditori (la limitazione di responsabilità deve però costituire sempre l’effetto e mai la causa).

Ciò è consentito dall’ordinamento in varie ipotesi: sono riconosciuti vari strumenti per limitare la propria responsabilità patrimoniale in caso di inizio di un’attività imprenditoriale; è data la possibilità di limitare la responsabilità patrimoniale delle società in ordine alle obbligazioni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quella principale, creando patrimoni separati; è possibile destinare parte dei propri beni per il perseguimento di determinati interessi sottraendoli dalla garanzia generica offerta ai creditori; ecc.

Gli istituti giuridici che permettono di “proteggere il proprio patrimonio” sono molti e ciascuno con caratteristiche proprie (tra cui il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il trust) e proprio per questo motivo è indispensabile rivolgersi a legali esperti in diritto patrimoniale, al fine di valutare quale sia la soluzione più opportuna e vantaggiosa, sia sotto un profilo strettamente giuridico che da quello tributario, limitando ogni rischio futuro e sempre restando nei limiti della liceità.

 

 

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è l’istituto che permette di destinare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia.

Esso non è un regime patrimoniale, potendo questo consistere sia nella comunione legale dei beni, che nella separazione dei beni, nonché in una comunione convenzionale. E’ un vincolo che si innesta su determinati beni per il soddisfacimento di uno scopo.

Il fondo patrimoniale dà origine a una separazione patrimoniale. Tuttavia, non consiste in una vera e propria segregazione patrimoniale. Nel fondo patrimoniale la separazione tra patrimoni è unidirezionale e ciò comporta che, a determinate condizioni, i creditori generali del debitore possono comunque soddisfarsi sul patrimonio separato.

Per maggiori informazioni leggi l’approfondimento sul Fondo patrimoniale.

Domande frequenti sulle questioni patrimoniali

È possibile vincolare parte del proprio patrimonio al fine di destinarlo a scopi particolari e/o proteggerlo dall'aggressione da parte di terzi?
 

Il nostro ordinamento giuridico prevede diversi strumenti finalizzati a preservare il patrimonio nell’interesse della famiglia, quali il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il trust. Essi hanno in comune la creazione di un patrimonio separato, ma si distinguono per specifiche caratteristiche adattabili a seconda dei casi alle specifiche esigenze

Per avere risposta a queste ed altre domande sulla protezione del patrimonio

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