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Con la legge n. 76 del 26 maggio 2016, il legislatore ha reso possibile l’unione civile tra persone maggiorenni, anche  dello stesso sesso. Per la cui costituzione è sufficiente rendere un’apposita dichiarazione  di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.

Dall’unione civile derivano pressoché i medesimi diritti e doveri attributi ai coniugi uniti in matrimonio, tra cui il reciproco obbligo di assistenza morale e materiale e di coabitazione.

Le parti unite civilmente possono stabilire un regime patrimoniale (che, in difetto di opzione, sarà, come per i coniugi, quello della comunione legale), al fine di regolamentare i rapporti economici in costanza di unione.

Ciascuna di esse, inoltre, è tenuta, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro (anche casalingo), a contribuire ai bisogni della famiglia.

Infine, a ciascuna parte sono attribuiti i medesimi diritti successori, in qualità di legittimario, di quelli riconosciuti al coniuge superstite (ivi compreso il diritto di abitazione della casa familiare).

Anche il nucleo familiare creatosi con un’unione civile può sciogliersi. Ciò può verificarsi in presenza delle circostanze previste dalla legge, ovvero, per mera volontà delle parti.

 

Scioglimento dell’unione civile

Diversamente da quanto previsto in caso di matrimonio, le parti unite civilmente hanno la possibilità di accedere direttamente alla procedura di scioglimento, i cui effetti sono sostanzialmente paragonabili a quelli del divorzio tra coniugi. In questo caso, la stipulazione di un accordo tra le parti grazie alla consulenza di un avvocato familiarista (e quindi l’attivazione di una procedura congiunta, anziché contenziosa) consente indubbiamente una notevole riduzione dei tempi e dei costi.

In sede di scioglimento dell’unione l’interesse delle parti è quello di definire ogni eventuale questione patrimoniale tra esse pendente.

Nell’ipotesi in cui vi siano i presupposti per la corresponsione di un assegno in favore di una delle parti, si rende necessaria la quantificazione della somma periodica che l’altra parte è tenuta a corrispondergli. Tuttavia, una parte o entrambe potrebbero preferire il versamento di una somma in un’unica soluzione, ovvero il trasferimento di un determinato bene, a tacitazione di ogni futura pretesa.

Altre volte si rende necessario definire anche i rapporti di lavoro, di collaborazione o di tipo societario che intercorrono tra le parti o con terzi; in questi casi, avvalersi di un professionista in diritto familiare e patrimoniale per lo scioglimento dell’unione civile consente una vantaggiosa definizione di detti rapporti, evitando, nella maggior parte dei casi, l’attivazione della procedura contenziosa.

Domande frequenti sulle unioni civili

È possibile ottenere il riconoscimento formale della posizione che il coniuge/la persona unita civilmente/il convivente ha rivestito nell'ambito societario, anche nel caso in cui detta posizione sia meramente formale e il soggetto non abbia mai, di fatto, prestato la propria opera nella società?
 

Sì, è possibile considerare l’effettiva opera apportata dal familiare nella società e pervenire ad una sistemazione complessiva dei rapporti economici familiari anche contestualmente (ma non necessariamente) alla definizione della separazione o del divorzio


Quali beni rientrano nella comunione legale dei beni? Quando e in che modo determinati beni possono esserne esclusi?
 

Il regime patrimoniale dei coniugi (o dei soggetti uniti civilmente) è disciplinato dagli articoli 177 e seguenti del codice civile. Vi sono diverse possibilità di derogare pattiziamente alle disposizioni normative, escludendo alcuni beni dalla comunione e/o includendone altri.


È possibile per il parente che abbia costantemente lavorato presso l'impresa familiare ottenere la liquidazione dei compensi spettanti per l'opera prestata e mai percepiti?
 

Ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, il familiare che ha prestato in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.


È possibile ottenere dei vantaggi fiscali nell'ambito di una definizione complessiva dei rapporti tra coniugi/persone unite civilmente/conviventi?
 

A seconda del tipo di operazione che si intende effettuare, esistono diverse agevolazioni fiscali applicabili contestualmente alla definizione dei rapporti coniugali. Ad esempio, in caso di trasferimenti immobiliari in sede di separazione o divorzio (anche in favore dei figli), opera l’agevolazione di cui all’art. 10, l. 6 marzo 1987, n. 74 esteso alle separazioni come previsto dalla circolare 18/e del 29 maggio 2013 dell’agenzia delle entrate in virtu’ della quale l’atto notarile di trasferimento sarà esente da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e tassa d’archivio


È possibile vincolare parte del proprio patrimonio al fine di destinarlo a scopi particolari e/o proteggerlo dall'aggressione da parte di terzi?
 

Il nostro ordinamento giuridico prevede diversi strumenti finalizzati a preservare il patrimonio nell’interesse della famiglia, quali il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il trust. Essi hanno in comune la creazione di un patrimonio separato, ma si distinguono per specifiche caratteristiche adattabili a seconda dei casi alle specifiche esigenze


È possibile in sede di divorzio ottenere una liquidazione in un'unica soluzione (anche mediante il trasferimento di determinati beni) in luogo di un assegno periodico? Quali conseguenze comporta anche dal punto di vista fiscale?
 

Sì, in sede di divorzio è possibile sostituire l’assegno periodico con una liquidazione in un’unica soluzione di una somma di denaro, ovvero con il trasferimento di un immobile o di un bene, il cui valore sia commisurato al mancato versamento dell’assegno divorzile.


È possibile modificare le condizioni stabilite in sede di separazione e/o di divorzio? Quando e con quali presupposti?


È possibile ottenere la restituzione di quanto pagato per le spese di costruzione e/o ristrutturazione effettuate sul terreno o sull'immobile di proprietà dell'altro coniuge/persona unita civilmente/convivente?
 

Nel caso in cui le somme impiegate abbiano comportato un ingiustificato arricchimento dell’altro coniuge/convivente/unito civilmente è possibile richiedere la restituzione totale (o parziale) di quanto pagato

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