consulenza legale successione testamento ereditàtorino alba cuneo milano

La morte è l’evento naturale consistente nella cessazione definitiva delle funzioni biologiche dell’essere vivente.

Tuttavia, mentre da un punto di vista naturalistico essa determina l’inevitabile estinzione della persona, dal punto di vista giuridico si verifica un fenomeno parzialmente diverso. Fatta eccezione per alcuni diritti di natura personalissima che si estinguono con la morte del loro titolare, si pone, infatti, il problema della sorte dei diritti a contenuto patrimoniale, degli obblighi ed in genere delle situazioni giuridiche, per cui, invece, non potrebbe aversi immediata estinzione, pena un grave danno per l’intero sistema giuridico.

Di conseguenza, il legislatore ha previsto la trasmissibilità mortis causa di alcune situazioni giuridiche e con il termine successione si indica proprio quel fenomeno consistente nel subentro di un soggetto in uno o più rapporti giuridici che facevano capo alla persona estinta.

 

Successione per testamento

Il negozio testamentario (o testamento) è lo strumento che permette alle persone di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere.

Per quanto attiene al contenuto patrimoniale dello stesso, oltre all’istituzione di eredi e all’attribuzione di beni specifici, a mero titolo esemplificativo, può prevedersi: l’assegnazione dell’azienda da parte dell’imprenditore a quello tra i suoi figli che mostra una maggiore inclinazione a proseguire l’attività, garantendo così l’unità aziendale e diversamente apporzionando gli altri figli o il coniuge; una determinata ripartizione dell’obbligo di pagamento dei propri debiti; la definizione delle sorti dei diritti derivanti dalla partecipazione a società; l’imposizione di obblighi, anche a contenuto patrimoniale, a carico di determinati soggetti; la modificazione, entro determinati limiti, di rapporti contrattuali di cui il testatore è parte; l’apposizione di condizioni o di oneri alle disposizioni attributive; una divisione dei propri beni tra vari soggetti; l’obbligo di effettuare prestazioni periodiche; la creazione di patrimoni separati per il perseguimento di uno scopo determinato; ecc.

Sono ammissibili, inoltre, anche alcune disposizioni a contenuto non patrimoniale, quali ad esempio: il conferimento dell’incarico ad una o più persone di eseguire alcune o tutte le altre disposizioni testamentarie; la manifestazione della propria volontà in ordine al sepolcro o alla cremazione o agli atti di disposizione dei propri organi; l’incarico di compiere suffragi consistenti in atti di culto a favore della propria anima; il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio; la designazione di un amministratore di sostegno per il proprio figlio; ecc.

 

Il testamento consente, altresì, di costituire un fondo patrimoniale, un trust o una fondazione.

In ogni caso, deve tenersi in considerazione che, mentre da un lato i limiti contenutistici del negozio testamentario sono molto ampi, d’altro lato non tutto è concesso: si pensi ai diritti inviolabili ed inderogabili che la legge riconosce a favore di determinate persone.

Infine, il testamento è un negozio formale: ai fini della validità dello stesso occorre rispettare i vincoli di forma previsti dalla legge.

In conclusione, quindi, il negozio testamentario è l’unico strumento per definire le proprie volontà per il tempo dopo la morte, evitando l’operare della disciplina legislativa sussidiaria.

Stante la complessità della materia, però, è opportuna la consulenza di un professionista esperto in successioni, al fine di poter manifestare compiutamente la propria volontà, pur restando sempre negli stretti limiti della liceità e della legalità.

Domande frequenti sulle successioni

È possibile vincolare parte del proprio patrimonio al fine di destinarlo a scopi particolari e/o proteggerlo dall'aggressione da parte di terzi?
 

Il nostro ordinamento giuridico prevede diversi strumenti finalizzati a preservare il patrimonio nell’interesse della famiglia, quali il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il trust. Essi hanno in comune la creazione di un patrimonio separato, ma si distinguono per specifiche caratteristiche adattabili a seconda dei casi alle specifiche esigenze


È possibile per l'erede del socio ottenere la liquidazione delle quote societarie del de cuius?
 

A seconda del tipo di società, nonché’ delle disposizioni statutarie gli eredi potranno avere la facoltà di scegliere se subentrare nella qualità di socio, ovvero preferire la liquidazione della quota del de cuius


È possibile disporre anticipatamente in ordine alla destinazione dei propri organi in caso di morte, alla cremazione e dispersione delle ceneri?
 

Il testamento può non avere un contenuto strettamente patrimoniale e dunque è possibile inserirvi anche disposizioni inerenti la destinazione dei propri organi, ovvero prevedere il luogo per la dispersione delle proprie ceneri

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