Si è rivolto allo Studio Legale Fissore il signor Marco rammostrando l’atto di citazione notificatogli dalla moglie, signora Laura, con il quale la medesima lo conveniva in giudizio richiedendo: lo scioglimento della comunione legale dei beni; la restituzione/rimborso di alcune somme; la divisione di un bene immobile; l’assegnazione in proprietà di un altro bene immobile e contestuale condanna al versamento di altra somma di denaro nonché il risarcimento del danno.

Il signor Marco riferiva che i coniugi erano legalmente separati e illustrava la loro situazione patrimoniale, specificando che – in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale dei beni – egli aveva acquistato due immobili, di cui uno in città e uno in montagna.
Intervenuta la separazione legale pronunciata dal Tribunale, i coniugi si determinavano a porre in vendita l’alloggio sito in città, intendendo con il ricavato acquistarne altro da intestare al figlio quanto alla nuda proprietà con diritto di usufrutto in favore della madre. Tuttavia, poco prima della stipula del rogito, la signora Laura cambiava idea e riferiva al marito la sua intenzione di non voler partecipare all’atto.
Il signor Marco, anche per non perdere le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, vendeva comunque l’immobile acquistando l’altro, intestandolo a sé stesso.
Avendo appreso che il marito aveva comunque proceduto all’acquisto, la signora Laura conveniva in giudizio il signor Marco chiedendo la restituzione del 50% delle somme dal medesimo percepite dalla vendita dell’immobile, la divisione dell’immobile della montagna nonché il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla medesima.
Dal momento che era intenzione del signor Marco cercare di dirimere la controversia in modalità condivisa, cercando altresì di ottenere contestualmente il divorzio, lo studio si è impegnato per rinvenire una soluzione tutelante che gli consentisse di addivenire ad una definizione complessiva della vicenda.
Dopo lunghe trattative, si è raggiunto un accordo poi trasfuso in un ricorso per divorzio congiunto, in modo che i coniugi potessero beneficiare delle agevolazioni fiscali correlate alla procedura divorzile; in virtù di tali accordi i coniugi, facendosi reciproche concessioni, hanno definito tutte le questioni coniugali e patrimoniali. Più precisamente, il signor Marco ha ceduto la proprietà dell’immobile in città alla signora Laura la quale, contestualmente, gli ha ceduto la sua quota di proprietà dell’immobile della montagna, si è altresì rideterminato l’importo dell’assegno di divorzio che il signor Marco avrebbe versato alla signora Laura – molto ridotto rispetto a quello previsto in sede separativa – con abbandono del giudizio intentato dalla signora Laura a spese legali compensate.

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I nomi dei protagonisti dei casi di successo sono tutti frutto di fantasia.