Si è rivolta allo Studio Legale Fissore la signora Paola riferendo di essere coniugata con il signor Luigi, di voler ottenere la separazione personale e di volere risolvere tutte le questioni patrimoniali con il medesimo, se possibile, nell’ambito della procedura separativa.

Coniugati in regime di separazione dei beni, entrambi i coniugi prestavano la propria attività lavorativa nel negozio del signor Luigi in regime di impresa familiare; il signor Luigi era il titolare dell’impresa familiare e la signora Paola riferiva di aver sempre beneficiato dei proventi dell’attività artigianale del marito, ma di non aver mai percepito retribuzioni o utili.
L’abitazione coniugale (acquistata in costanza di matrimonio) era di proprietà del marito e il mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile e degli arredi era al medesimo intestato; i coniugi erano cointestatari di un conto titoli e la signora Paola aveva procura ad operare sul conto corrente (intestato al marito) sul quale venivano versati tutti i proventi dell’attività lavorativa. Le autovetture erano intestate al signor Luigi.
Dopo lunghe trattative, veniva raggiunto un accordo complessivo nell’ambito del quale, oltre alle condizioni tipicamente separative, si definivano e disciplinavano tutti i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi.
Più specificamente, il signor Luigi cedeva la proprietà dell’abitazione coniugale e di tutti gli arredi ivi presenti alla moglie la quale si accollava il mutuo residuo, impegnandosi a sostituire il garante (all’epoca rappresentato dallo suocero) con altro soggetto; la signora Paola recedeva dall’impresa familiare (impegnandosi a non porre in essere atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. nei confronti dell’impresa del marito, neppure quale terzo interposto e dando atto di aver già percepito utili e mantenimento in riferimento al passato) e il marito accettava il recesso impegnandosi a corrispondere alla medesima, quale liquidazione degli ulteriori diritti derivanti dalla partecipazione della moglie all’impresa familiare, una determinata somma il cui versamento veniva rateizzato nel tempo (una parte veniva corrisposta alla sottoscrizione dell’accordo, una parte in occasione dell’udienza presidenziale e la restante parte al rogito per la cessione dell’immobile coniugale). Infine il signor Luigi cedeva alla moglie la proprietà di una delle due autovetture e la signora Paola recedeva dal conto titoli cointestato, consegnando al marito tutte le carte di credito e di debito relativi al conto corrente correlato all’impresa familiare.
Parte delle pattuizioni è stata inserita nel ricorso per separazione consensuale, onde consentire ai coniugi di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 19 L. 74/1987.