La legge n. 219 del 22 dicembre 2017 (entrata in vigore il 31 gennaio 2018) ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (sinteticamente DAT). L’articolo 4 ne enuncia la disciplina.

 

CONTENUTI

Per mezzo delle DAT un soggetto (“disponente”) può disporre in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Più in particolare il disponente potrà: i) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, ii) esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso relativamente ad accertamenti diagnostici o a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, iii) indicare una persona di sua fiducia (“fiduciario”) che faccia le sue veci e che lo rappresenti nelle relazioni con il personale medico e le strutture sanitarie.

Il comma 5 dell’art. 4 della Legge 219/2017 dispone l’obbligo in capo al medico di adeguarsi alle DAT, salvo che il paziente esiga l’applicazione di trattamenti contrari alla norma di legge, alle deontologia professionale medica ovvero alle buone prassi clinico-assistenziali.

È inoltre prevista la possibilità per il personale medico di disattendere le disposizioni qualora queste appaiano palesemente incongrue o non rispondenti alle condizioni attuali cliniche del paziente ovvero se sussistano terapie che all’epoca della sottoscrizione delle DAT non erano prevedibili, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del disponente. Il medico, tuttavia, potrà disattendere quanto disposto nelle DAT solo con il consenso del fiduciario; in caso di disaccordo ogni decisione dovrà essere rimessa al Giudice Tutelare.

Il disponente, prima di redigere le proprie DAT, dovrà aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze di quanto è sua intenzione disporre

 

SOGGETTI

Dal punto di vista soggettivo, qualunque soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere può disporre. Per quanto concerne l’accertamento delle suddette capacità, è necessario effettuare una distinzione a seconda che le DAT vengano redatte per scrittura privata non autenticata (e quindi consegnate all’Ufficiale di Stato Civile) ovvero per atto notarile. Nel primo caso l’accertamento si svolgerà solo successivamente al verificarsi dell’evento per cui si renda necessaria l’applicazione delle DAT (e quindi presuppone un allungamento dei tempi di attuazione); nel secondo caso, invece, sarà onere del notaio che redige le disposizioni accertare preventivamente la presenza delle capacità richieste (nonché il fatto che il disponente si sia adeguatamente informato sulle conseguenze di quanto disposto) e dunque le DAT saranno di più rapida applicazione.

L’eventuale “fiduciario” indicato nelle DAT, dovrà parimenti essere soggetto maggiorenne in grado di intendere e di volere e dovrà accettare la nomina sottoscrivendo le DAT ovvero con atto successivo che verrà allegato alle disposizioni. In qualsiasi momento il fiduciario potrà rinunciare all’incarico con atto scritto e comunicato al disponente, così come quest’ultimo potrà in qualsiasi momento revocare la nomina con le stesse modalità previste per la designazione e senza obbligo di dover fornire motivazioni. Al fiduciario dovrà essere consegnata copia delle DAT e non sarà necessario alcun ulteriore intervento dell’Autorità Giudiziaria.

 

MODALITA’ DI REDAZIONE, REVOCA E ATTUAZIONE

Le DAT possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; in tal caso saranno conservate a raccolta dal notaio e ne potrà dunque essere rilasciata copia autentica a chi ne dovesse aver bisogno (fiduciario, Giudice Tutelare, strutture sanitarie….).

La forma notarile, tuttavia, non è obbligatoria; le DAT infatti possono essere anche redatte con semplice scrittura privata che verrà consegnata personalmente dal disponente all’Ufficio dello Stato Civile del proprio comune di residenza affinché vengano annotate in un apposito registro. In tal caso è lasciata alla discrezionalità del disponente la libertà di scegliere se fornirne una copia ovvero se indicare ove sia possibile reperire le proprie DAT.

È inoltre prevista un’ipotesi residuale che si verifica allorquando il disponente non sia in condizione di poter redigere e/o consegnare personalmente le proprie DAT; solo in tal caso le disposizioni potranno essere espresse attraverso videoregistrazione e/o tramite l’utilizzo di dispositivi che consentano al disponente di poter comunicare.

Le DAT si applicheranno allorquando il disponente non sarà più in grado di poter esprimere in qualsiasi modo le proprie volontà.

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili dal disponente in qualsiasi momento con le medesime forme previste per la loro redazione; qualora ragioni di emergenza o urgenza impediscano al disponente di revocare o modificare le DAT nelle forme previste, si potrà procedere con una dichiarazione verbale raccolta e/o videoregistrata dal personale medico alla presenza di due testimoni.

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